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NORMATIVE ANGOLI CIECHI  N.B. Tutte le immagini e le quote riportate sono da intendersi puramente indicative

                                    NOTA ESPLICATIVA

Decreto di applicazione dell'articolo R.313-32-1 del codice della strada
relativo alla segnaletica che materializza gli angoli ciechi sui veicoli pesanti.

L'obbligo di esporre visibilmente un cartello indicante la posizione degli
angoli ciechi a partire dal 1 gennaio 2021 è sancito dall'articolo L. 313-1 del
Codice della Strada, introdotto dall'articolo 55 della Legge n. 2019-1428 del
24 dicembre 2019 di orientamento alla mobilità.

Quali veicoli sono interessati da questo obbligo?
Qualsiasi veicolo con un peso lordo superiore a 3,5 tonnellate.

Quali sono i veicoli esentati da quest'obbligo?
•veicoli agricoli e forestali;
•veicoli di servizio invernale;
•i veicoli di intervento dei servizi di gestione di autostrade;
•autoveicoli e veicoli rimorchiati per i quali sia dimostrata l'impossibilità
strutturale (possibilità diesenzione totale o parziale).

Come può essere attaccata la segnaletica al veicolo?
•Collage;
•Rivettatura;
•qualsiasi altro mezzo di fissaggio;
•Pittura sulla carrozzeria;
•Tasche sulla carrozzeria.

I veicoli stranieri sono soggetti a questo obbligo?
Sì. Si noti che se indossano già, sui lati e nella parte posteriore, un
dispositivo destinato ad indicare la presenza di punti ciechi in applicazione
della legislazione di un altro Stato membro dell'UE, sono considerati in
regola.

Dove va apposta la segnaletica?
La segnaletica è posizionata in modo che sia visibile in tutte le circostanze e
in modo che non possa ostacolare la visibilità delle targhe e delle iscrizioni
regolamentari del veicolo, la visibilità delle varie luci e dei dispositivi di
segnalazione nonché il campo visivo del veicolo. conducente.

Esistono requisiti normativi per il posizionamento della segnaletica?
Sì. La segnaletica deve rispettare una posizione molto specifica prevista
dall'articolo 2 del progetto di decreto.

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